lunedì, Settembre 25

IL NUOVO REATO “ANTIRAVE” POTREBBE ESSERE APPLICATO ANCHE PER RADUNI IN PIAZZE O LUOGHI DI LAVORO

di Paola Baiocchi

Immagini dal rave in un capannone alle porte di Modena

Il rave di Modena dove si erano radunate circa 3.500 persone si è dimostrato la provvidenziale occasione per una bella stretta sulla possibilità di riunirsi. Se n’è accorto anche l’ex ministro del Lavoro, Andrea, Orlando, che ha twittato “Va letta con molta attenzione la norma anti-rave. Al netto delle pene spropositate, potrebbe non valere solo per rave“.

Con l’articolo 434-bis è stata introdotta nel Codice penale una nuova fattispecie di reato: «Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica».

In sintesi: chi «organizza o promuove» un evento da cui «può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica» potrà essere punito «con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000». Ad essere puniti, nello specifico, i «raduni» di oltre cinquanta persone. La norma si applica in caso di «invasione arbitraria di terreni o edifici altrui», non solo privati ma anche pubblici. Al posto dei «rave», inoltre, la scelta di includere i «raduni» nella fattispecie spiana la strada a interpretazioni più larghe che potranno limitare perfino il diritto di riunirsi in una piazza, se considerati pericolosi per la salute pubblica o la sicurezza.

Con questa estensione oltre alle piazze possono rientraci anche spazi come università, luoghi di lavoro, parchi pubblici. Per chi non organizza né promuove l’evento, ma vi prende parte, la norma si limita a indicare che «la pena è diminuita». Riguardo alle «cose che servirono per commettere il reato» (per esempio casse, microfoni e strumenti), tuttavia, non si transige: è «sempre ordinata la confisca».

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